Modulo Assenza Conducenti

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144 è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nonché vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico e digitale) nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento CEE n. 3820/85.
L’articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il «modulo di controllo» delle assenze dei conducenti.
Per conducente si intende chiunque (dipendente, socio o titolare) conduca un veicolo (autobus o autocarro), immatricolato sia per uso terzi che per uso proprio, obbligato all’utilizzo del dispositivo cronotachigrafo.
Con detto modulo viene dichiarata l’assenza:
• per malattia,
• per ferie,
• per congedo o recupero,
• per la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell’accordo AETS,
• per l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,
• per disponibilità
che deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto che deve essere compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce).
Il predetto modulo dovrà essere portato al seguito dal conducente di un veicolo dotato di cronotachigrafo in relazione ai 28 giorni precedenti a quello del controllo e dovrà essere esibito a richiesta degli organi di Polizia Stradale.
Per quanto riguarda la compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti che alternano la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento. Il modulo in questione,va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente. La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili» (vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011).
In relazione all’attestazione del riposo settimanale è stato disposto che: «Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del D. Lgs. 144/08 non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale.

Per chi è interessato invio via email modello in Word con campi modificabili!!!!

2 pensieri su “Modulo Assenza Conducenti

  1. Buona sera,
    sono il datore di lavoro di una ditta di autobus. Alcuni dei miei dipendenti si rifiutano di firmare il modulo delle assenze poiché non chiaramente richiesto dalla legge, nonostante le mie innumerevoli sollecitazioni. Ho già comunicato che in caso di sanzione alla ditta, ne saranno pienamente responsabili. Sbaglio?
    Nell’ ultimo modello la norma dice che dobbiamo barrare solo UNA delle caselle. Nel caso di assenza per malattia e ferie effettuati entrambi negli ultimi 28 giorni, è necessario compilare 2 moduli per ciascun periodo?
    Inoltre, se si hanno solo mezzi con cronotachigrafo digitale, agli autisti è fatto obbligo di esibire solo la scheda tachigrafica, oltre al modulo delle assenze?
    Grazie
    Saluti

    • Buona sera, per quanto riguarda la firma sul modulo, la legge parla che il modulo DEVE essere compilato in tutte le sue parti, quindi anche firmato dal conducente voce nr. 21, pertanto come ditta, avendo dato indicazioni ben precise in caso di contestazione, ritengo giusto il pagamento da parte del conducente, magari prima che si verifichi la contestazione, ogni qualvolta che non firmano, procederei a far dei richiami scritti ai conducenti per le inosservanze impartite dalla ditta.
      Per quanto riguarda la compilazione in caso di due eventi nei 28 giorni devono essere compilato un modulo per ogni periodo.
      Le confermo che un conducente che guida solo veicoli con scheda tachigrafa in caso di controllo, deve esibire, il modulo delle assenze se ha fatto assenze e SOLAMENTE la scheda del tachigrafo e non le strisciate, nel caso le strisciate verranno fatte dagli agenti addetti se non hanno dispositivi per il controllo, con la carta per il cronotachigrafo fornita al conducente,obbligatoriamente dalla ditta.
      Per quanto riguarda il recupero ( voce 16 ) va contrassegnato quando il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso o interrotto ( es. cassa integrazione, sciopero o serrata). Sprero quanto sopra scritti sia a Voi utile proseguimento per la Vs attività.
      Saluti

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